Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Sentiti gli avvocati delle parti costituite in audizione informale ai sensi dell’art. 56, comma 2, del c.p.a. , come da verbale;

ritenuto che non sussistano le ragioni di estrema gravità ed urgenza rappresentate da parte ricorrente, in ragione dell’avvenuto inizio dei campionati 2017-2018, nelle rispettive categorie;

valutate, viceversa, le conseguenze derivanti dalla sospensione cautelare dei campionati in atto in relazione alla già avvenuta formazione dei rispettivi calendari di gioco, sospensione suscettibile di arrecare un grave pregiudizio all’intera organizzazione dei campionati, nonché alle squadre coinvolte;

ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare ex art. 56 del c.p.a.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.10.2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2017.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UKJB5I6IRDICNQ36TM6VNP3IFU&q=vibonese+or+calcio